Cittadinanza italiana

Data di pubblicazione:
15 Maggio 2020
Cittadinanza italiana

La concessione della cittadinanza italiana può essere richiesta dai cittadini stranieri che si trovino in una delle condizini previste dalla legge 91 del 5  febbraio 1992.

In particolare può essere richiesta dal cittadino straniero 

  1. per matrimonio con un cittadino italiano se dopo il matrimonio:

    • risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni oppure

    • risiede all'estero da almeno 3 anni e se, al momento della concessione della cittadinanza italiana, non vi siano divorzio o separazione dei coniugi

  2. per residenza:

    • il cittadino dell'Unione europea, dopo quattro anni di residenza in Italia

    • il cittadino extracomunitario, dopo dieci anni di residenza in Italia

    • il cittadino straniero, il cui genitore, o ascendente in linea retta di secondo grado, è cittadino italiano per nascita o è nato nel territorio della Repubblica e vi risiede legalmente da almeno tre anni

    • una persona apolide, dopo cinque anni di residenza in Italia

  3. per adozione può presentare la richiesta il cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, dopo cinque anni di residenza successivi all'adozione.

Le domande possono essere presentate solo tramite procedura on line del Ministero dell'Interno.
Per informazioni in merito alle procedure e ai documenti da allegare alla domanda è possibile consultare la pagina del Ministero dell'Interno dedicata alla cittadinanza.

Una volta terminata favorevolmente l'istruttoria il Decreto di concessione verrà notificato direttamente all'interessato tramite la Piattaforma Notifiche Digitali di PagoPA s.p.a.
Per maggiori informazioni relativamente alla notifica cliccare qui.

 

Ultimo aggiornamento

Martedi 06 Febbraio 2024