Convivenza di fatto

Legge 20.05.2016 n. 76

Data di pubblicazione:
09 Febbraio 2021

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Vittuone, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. 
Nel caso in cui i dichiaranti non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia dovranno provvedere a regolarizzare la posizione anagrafica effettuando la variazione di residenza e allegare la dichiarazione di convivenza di fatto al resto della documentazione prevista.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione. I cittadini stranieri devono presentare idonea documentazione a dimostrare lo stato civile libero, rilasciata da non oltre 6 mesi dalla competente autorità dello Stato estero, debitamente tradotta e legalizzata.
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
•    hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
•    in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
•    ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
•    diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45)
•    successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44)
•   inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45)
•    diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46)
•    ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48)
•   in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49)

I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi.

La convivenza è nulla in uno dei seguenti casi:
•    in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
•    in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
•    se una delle parti è minorenne;
•    se una delle parti è interdetta giudizialmente;
•    in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:
•    se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
•    nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
•    qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finché prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

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Ultimo aggiornamento

Giovedi 22 Giugno 2023