Autocertificazione

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Data di pubblicazione:
17 Settembre 2019
Autocertificazione

Nella relazione con le Pubbliche Amministrazioni e con i gestori di Pubblici Servizi, i cittadini non sono più tenuti a fornire certificati o documenti a comprova di situazioni, qualità, stati o fatti di cui siano a conoscenza, ma possono presentare dichiarazioni sostitutive dei certificati o dell'atto di notorietà.

L’autocertificazione, come spesso viene definita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, è regolata dall’art. 46 del d.P.R. 445/2000, il quale afferma che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. data e il luogo di nascita;

  2. residenza;

  3. cittadinanza;

  4. godimento dei diritti civili e politici;

  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

  6. stato di famiglia;

  7. esistenza in vita;

  8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

  9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

  10. appartenenza a ordini professionali;

  11. titolo di studio, esami sostenuti;

  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

  16. stato di disoccupazione;

  17. qualità di pensionato e categoria di pensione;

  18. qualità di studente;

  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

  20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

  21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

  24. qualità di vivenza a carico;

  25. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

  26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

 

Non possono mai invece essere sostituiti da autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari; i brevetti e i marchi; i certificati di origine e conformità alle norme comunitarie.

Le autocertificazioni possono essere rilasciate dai cittadini italiani e della Unione Europea.
I cittadini extracomunitari possono utilizzare l'autocertificazione solo se:

  • regolarmente soggiornanti in Italia;
  • la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono sempre essere accettate dalle Pubbliche Amministrazioni (Regioni, Comuni, Università, Istituti scolastici, INPS, Servizio Sanitario Nazionale,  Camere di Commercio ecc) e dai gestori di pubblici servizi (Enel, Ferrovie, Poste, gestori dell'erogazione di acqua gas ecc).
La mancata accettazione dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

L'Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione nell'ambito dell'esplicazione delle funzioni giurisdizionali.

L'autocertificazione è gratuita e ha la stessa validità del documento che sostituisce.