Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Nella relazione con le Pubbliche Amministrazioni e con i gestori di Pubblici Servizi, i cittadini non sono più tenuti a fornire certificati o documenti a comprova di situazioni, qualità, stati o fatti di cui siano a conoscenza, ma possono presentare dichiarazioni sostitutive dei certificati o dell'atto di notorietà.
L’autocertificazione, come spesso viene definita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, è regolata dall’art. 46 del d.P.R. 445/2000, il quale afferma che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
data e il luogo di nascita;
residenza;
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici;
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
stato di famiglia;
esistenza in vita;
nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
appartenenza a ordini professionali;
titolo di studio, esami sostenuti;
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
stato di disoccupazione;
qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente;
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
qualità di vivenza a carico;
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Non possono mai invece essere sostituiti da autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari; i brevetti e i marchi; i certificati di origine e conformità alle norme comunitarie.
Le autocertificazioni possono essere rilasciate dai cittadini italiani e della Unione Europea.
I cittadini extracomunitari possono utilizzare l'autocertificazione solo se:
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono sempre essere accettate dalle Pubbliche Amministrazioni (Regioni, Comuni, Università, Istituti scolastici, INPS, Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio ecc) e dai gestori di pubblici servizi (Enel, Ferrovie, Poste, gestori dell'erogazione di acqua gas ecc).
La mancata accettazione dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
L'Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione nell'ambito dell'esplicazione delle funzioni giurisdizionali.
L'autocertificazione è gratuita e ha la stessa validità del documento che sostituisce.
Ultimo aggiornamento
Giovedi 07 Luglio 2022