PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI (tributo abrogato)

Data di pubblicazione:
25 Giugno 2020

ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità)

L’ICP è disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Il presupposto impositivo è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

L’istallazione di ogni pubblicità sul territorio comunale, sia essa permanente o provvisoria, deve essere preventivamente autorizzata.

per la modulistica e maggiori informazioni cliccare sul seguente link: https://comune.vittuone.mi.it/contenuti/105041/insegne-impianti-esercizio

 

Il pagamento e la dichiarazione dell'ICP permanente relativo al primo anno deve essere effettuato prima dell'esposizione pubblicitaria.

La scadenza di versamento e di dichiarazione dell’ICP permanente di importo inferiore o uguale a Euro 1.549,37 è fissata al 31 gennaio di ogni anno salvo proroga comunale.

Il versamento dell’ICP permanente di importo superiore a Euro 1.549,37 è da corrispondere in 4 rate entro le scadenze stabilite da apposita delibera comunale.

Il versamento dell’imposta dell’ICP temporanea (relativa a periodi inferiori all'anno solare) deve essere corrisposta in unica soluzione entro il giorno previsto per l’inizio dell’esposizione pubblicitaria. 

Per chi non avesse effettuato il versamento entro le scadenze stabilite, anche dopo l'anno di scadenza, sarà possibile sanare l’importo dovuto utilizzando il ravvedimento operoso.

E’ possibile presentare il ravvedimento operoso solo nel caso la violazione non sia stata già contestata o comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto notifica.

Le sanzioni e gli interessi andranno sommati all'imposta.

La richiesta di rimborso potrà essere presentata entro cinque anni dalla data del versamento.

 

Per maggiori informazioni consultare le delibere pubblicate e il regolamento comunale.

 

DPA (Diritti sulle Pubbliche Affissioni)

I DPA sono disciplinati dalle disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esposizione negli appositi spazi. 

 

Per chi non avesse effettuato il versamento entro le scadenze stabilite, anche dopo l'anno di scadenza, sarà possibile sanare l’importo dovuto utilizzando il ravvedimento operoso.

E’ possibile presentare il ravvedimento operoso solo nel caso la violazione non sia stata già contestata o comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto notifica.

Le sanzioni e gli interessi andranno sommati all'imposta e versati con lo stesso codice tributo.

La richiesta di rimborso potrà essere presentata entro cinque anni dalla data del versamento.

 

Per maggiori informazioni consultare le delibere pubblicate e il regolamento comunale.

DOCUMENTAZIONE ANNI PRECEDENTI

 

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