Limitazioni permanenti per generatori di calore a biomassa legnosa (legna, cippato e pellet per stufe e caminetti)

Data di pubblicazione:
16 Febbraio 2023
Limitazioni permanenti per generatori di calore a biomassa legnosa (legna, cippato e pellet per stufe e caminetti)

Si ricorda che dal 1/1/2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:

  • il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe “quattro stelle" (obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle);
  • il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe "tre stelle" (divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle);
  • dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

Con deliberazione della Giunta regionale n.5360 del 11.10.2021, le disposizioni di cui sopra sono state meglio precisate. Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti, e non rientrano nei casi di esclusione o di deroga previsti dalla delibera 5360/2021 (come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del d.Lgs n. 42/2014), devono essere disattivati.

controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 € a 5.000 €).

Le disposizioni sono entrate in vigore, ove non diversamente indicato, dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022/23. Sono invece immediatamente operative le disposizioni che prevedono deroghe rispetto ai requisiti degli impianti.

Ultimo aggiornamento

Martedi 07 Marzo 2023