Si ricorda ai proprietari e ai locatari degli immobili che, ai sensi dell’art. 908 del Codice Civile e dell’art. 8 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, le acque piovane provenienti dalle costruzioni non possono cadere sulla pubblica via o nel fondo del vicino. Pertanto si invitano gli stessi a provvedere alle opportune verifiche e, nel caso fosse necessario, a regolarizzare alla normativa quanto non conforme.