Dal 1° aprile 2025 al 31 luglio 2025 è possibile iscriversi all'albo dei Giudici Popolari.
L’albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di Giudice Popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.
I requisiti per l’iscrizione sono i seguenti (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10).
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 12):
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipende dalla Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione presente sul sito del Ministero dell’Interno cliccando qui.