Con le modifiche di legge introdotte nel 2011, detta comunicazione non è più necessaria quando la cessione riguarda immobili, o porzioni di essi, ceduti in affitto, in vendita o in comodato (purchè registrato) a cittadini appartenenti alla comunità europea. Essa deve ancora essere presentata quando il comodato d'uso non viene registrato (per esempio tra genitore e figlio) e quando la cessione è fatta nei confronti di persone straniere (cioè extracomunitarie). In quest'ultimo caso, come nel caso dell'obbligo di comunicare l'ospitalità di stranieri, la comunicazione è dovuta ai sensi dell'art. 7 della legge 286/1998 (Bossi-Fini).